Il diritto di collocazione a riposo del lavoratore e alla successiva quiescenza (riscossione del trattamento di fine rapporto e delle rate pensionistiche) è un diritto, al momento, inalienabile, ma fortemente soggetto a revisione normativa.
Il legislatore, in effetti, ha stabilito nel corso del tempo, un numero particolarmente elevato di disposizioni in merito che non risultano univoche per tutte la categorie di lavoratori e che hanno subito revisioni approfondite in relazione alle modificazioni sostanziali del tessuto economico italiano e alle disponibilità finanziarie necessarie a garantire il diritto stesso.
Per questo motivo, la materia pensionistica mantiene una tale evoluzione giuridica da richiedere un continuo aggiornamento e non appare scevra da contraddizioni e perplessità.
Oggi ci occupiamo dei requisiti necessari per addivenire al trattamento pensionistico da parte della categoria dei lavori appartenenti al settore ATA cercando di dipanare i cavilli normativi nel modo più semplice possibile.
Cos’è il personale ATA?
E’ bene precisare, innanzi tutto, che l’acronimo ATA indica la locuzione che individua il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che presta opera nell’istituzione scolastica italiana.
Si tratta, dunque, una particolare categoria di lavoratori che non include il personale docente ed il corpo insegnante che lavora nell’ambito delle scuole primarie, secondarie e nelle strutture educative situate nel territorio italiano.
In tale contesto lavorativo, dunque, possiamo ricondurre tutti i lavoratori che collaborano a vario titoli con il corpo docente ed i dirigenti scolastici svolgendo attività contabili, gestionali, amministrative o di sorveglianza.
Ne sono un esempio i collaboratori scolastici ( un tempo noti come bidelli) o i segretari che operano in ambito scolastico.
Ogni profilo professionale, benché facente parte della più ampia categoria di personale ATA, richiede requisiti specifici e viene introdotto in varie graduatorie indispensabili per accedere alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti per usufruire del diritto pensionistico
E’ necessario precisare, in primo luogo, che il personale ATA ha diritto ad accedere al trattamento pensionistico in caso di raggiungimento del minimo pensionabile o in adesione a specifiche casistiche previste dal legislatore.
Pensione per vecchiaia
Il personale ATA può accedere alla pensione di vecchiaia avendo maturato l’età anagrafica di 67 anni e l’anzianità contributiva di 20 anni. Il diritto matura d’ufficio qualora i requisiti vengano maturati entro il 31.8.2020 mentre è soggetto a domanda qualora i requisiti giungano a maturazione nell’ultimo trimestre 2020. Per i soggetti che abbiano conseguito i contributi soltanto dopo il 1995 l’importo della pensione deve avere importo pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale.
Per tutti il diritto matura comunque a 71 anni con 5 anni di contributi.
Pensione anticipata con metodo retributivo
Il personale ATA accede a tale tipologia, senza limite di età anagrafica avendo maturato una contribuzione di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Il diritto matura su richiesta dell’interessato o d’ufficio se compiuti 65 anni entro il 31.8.2020
Pensione anticipata con metodo contributivo
Il personale accede a tale finestra con un’età anagrafica di 64 anni e 20 anni di contributi qualora l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Il diritto matura esclusivamente su richiesta del lavoratore.
Trattamento sperimentale donna
Le dipendenti del personale ATA possano accedere a tale opportunità con 35 anni di contributi e 58 anni di età presentando apposita domanda. L’importo maturato è calcolato esclusivamente con metodo contributivo.
Quota 100
Il diritto alla quiescenza matura, dietro apposita domanda, con 38 anni di contributi (anche cumulando periodi accreditati con diverse gestioni con esclusione delle casse professionali) e 62 anni di età compiuti entro il 31.12.2020.
Al personale della scuola è consentito fruire anche:
- APE sociale con 63 anni di età e anzianità contributiva certificata minima di 30/36 anni.
- RITA ( Rendita integrativa temporanea) riservata agli aderenti al fondo Espero che possono richiedere un anticipo del montante sotto forma di rendita in attesa di aver conseguito il diritto alla pensione in una delle forma sopra individuate.